domenica 21 gennaio 2007

Lecito scaricare se non c'è lucro?

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 149 del 9 gennaio scorso, ha annullato la condanna a 3 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte d’Appello di Torino a E.R. e C.F. per violazione della legge sul copyright. I fatti risalgono al ’99, quando i due, all’epoca studenti, avevano creato sul pc di un’associazione del Politecnico di Torino una rete «peer to peer» per scambiare file con altre persone collegate a Internet. Secondo i giudici piemontesi i ragazzi avevano violato gli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore (la 633/41) che punisce chi, «a scopo di lucro», diffonde o duplica contenuti multimediali protetti dal copyright.
La sentenza però dice in modo chiaro: «Le operazioni di download di materiale informatico non coincidono con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi». E ancora: «Per scopo di lucro deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto». E quindi, nel caso dei due studenti, «il fatto non costituisce reato».
Attenzione però, è stata annullata la condanna alla reclusione ma non sono escluse sanzioni pecuniarie per chi scarica, quindi occhio...

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